Vai al contenuto della pagina

Domande generali

Il Regolamento si rivolge ai titolari di un diritto d’autore, ossia gli autori di un’opera di carattere creativo o di diritti connessi, come i produttori e gli artisti interpreti ed esecutori, che abbiano riscontrato un utilizzo illecito della propria opera, diffusa online o sui tradizionali mezzi di comunicazione di massa

Il regolamento si riferisce ai prestatori di servizi della società dell’informazione e in particolare ai prestatori di servizi che effettuano attività di mere conduit o di hosting (di cui agli articoli 14 e 16 del d. lgs. n. 70/2003 di recepimento della Direttiva 2000/31/CE), e ai fornitori di servizi di media come definiti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Anche se non sono destinatari dei provvedimenti adottati in base al Regolamento, altre figure, come il gestore del sito o della pagina internet e l’uploader, possono intervenire nel corso dell’istruttoria a garanzia dei loro diritti.

Il gestore del sito internet è il prestatore dei servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero di collegamenti ipertestuali (link o torrent) alle stesse, anche caricati da terzi. Il gestore della pagina internet, invece, cura la gestione di uno spazio nell’ambito di un sito, su cui sono presenti le opere o parti di esse o collegamenti ipertestuali alle stesse.

No. Il Regolamento non contempla ordini rivolti agli utenti finali né in quanto fruitori di opere digitali - sia attraverso il downloading che tramite streaming - né in quanto uploader. Il Regolamento, inoltre, esclude esplicitamente dal suo ambito di intervento il cd. peer-to-peer, ovvero le applicazioni e i programmi per elaboratore attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica

Le opere tutelate dal Regolamento sono le opere diffuse sulla rete internet “di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore”, tutelate dalla Legge sul diritto d’autore.

Per quanto attiene ai servizi di media, oggetto dell’intervento sono le violazioni relative a un programma – inteso come “una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Testo unico” – di un palinsesto o di un catalogo messo a disposizione da un fornitore di servizi di media.

Sì, il Regolamento tutela le opere digitali fruibili online dal territorio italiano, anche se ospitate su server situati all’estero.
No. L’Autorità interviene solo su istanza di parte, perché il diritto d’autore è un diritto soggettivo disponibile. Ciò significa che l’Autorità può agire solo su richiesta del titolare o del soggetto legittimato, perché questi potrebbe anche preferire la diffusione illegale del proprio lavoro, pur di farlo conoscere al più ampio pubblico possibile.
Sì. Se un’opera digitale di cui sei titolare è diffusa, online o sui mezzi radiotelevisivi, in violazione della Legge sul diritto d’autore puoi presentare un’istanza all’Autorità chiedendone la rimozione attraverso la compilazione del modulo disponibile sul sito www.ddaonline.it e accessibile dal sito AGCOM. Anche i licenziatari del diritto e le associazioni di gestione collettiva o di categoria con mandato possono rivolgersi all’Autorità.
No, lo scopo del Regolamento non è il ristoro del danno eventualmente subito dal titolare dei diritti, ma offrire una rapida procedura che consenta la cessazione della violazione. Per questo tipo di problematiche occorre rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Sì, certo. Il titolare dell’opera digitale che si presume diffusa in violazione della Legge sul diritto d’autore potrà inviare l’istanza all’Autorità per la parte dell’opera di cui è coautore
Il Regolamento ha ad oggetto la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e non trova applicazione in caso di diffusione al pubblico di opere audiovisive o musicali all’interno di un esercizio commerciale tramite un sistema a circuito chiuso, a meno che queste non siano veicolate tramite i mezzi radiotelevisivi o tramite internet, i quali saranno responsabili della violazione accertata.