Il regolamento si riferisce ai prestatori di servizi della società dell’informazione e in particolare ai prestatori di servizi che effettuano attività di mere conduit o di hosting (di cui agli articoli 14 e 16 del d. lgs. n. 70/2003 di recepimento della Direttiva 2000/31/CE), e ai fornitori di servizi di media come definiti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Anche se non sono destinatari dei provvedimenti adottati in base al Regolamento, altre figure, come il gestore del sito o della pagina internet e l’uploader, possono intervenire nel corso dell’istruttoria a garanzia dei loro diritti.
Il gestore del sito internet è il prestatore dei servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero di collegamenti ipertestuali (link o torrent) alle stesse, anche caricati da terzi. Il gestore della pagina internet, invece, cura la gestione di uno spazio nell’ambito di un sito, su cui sono presenti le opere o parti di esse o collegamenti ipertestuali alle stesse.
Le opere tutelate dal Regolamento sono le opere diffuse sulla rete internet “di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore”, tutelate dalla Legge sul diritto d’autore.
Per quanto attiene ai servizi di media, oggetto dell’intervento sono le violazioni relative a un programma – inteso come “una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Testo unico” – di un palinsesto o di un catalogo messo a disposizione da un fornitore di servizi di media.