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Chi può inviare l'istanza

Di seguito è riportato l’elenco dei soggetti legittimati a presentare un’istanza all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il fine di segnalare la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi di un’opera digitale o di un servizio di media.

Si precisa che il procedimento non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria.

Può presentare un’istanza per violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi di un’opera digitale o di un servizio di media:

  • il soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale o al servizio di media
  • il soggetto (per esempio associazioni di gestione collettiva o di categoria) con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto

Per opera digitale si intende un’opera o parti di essa – di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore – tutelata dalla Legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941) e diffusa su reti di comunicazione elettronica.

Per servizio di media audiovisivo o radiofonico si intende un programma televisivo e radiofonico predisposto da un fornitore all’interno di un palinsesto o di un catalogo – ovvero l’insieme dei contenuti unificati dallo stesso marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico – mediante la trasmissione televisiva o radiofonica (art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 177/2005 e successive modificazioni).


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