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Regolamento

L’istanza indirizzata all’Autorità deve essere presentata, a pena di irricevibilità, compilando il modulo reso disponibile sul sito www.ddaonline.it e accessibile dal sito AGCOM e inviandolo tramite PEC all’indirizzo reso disponibile dopo la compilazione del modulo elettronico.

Sì, per presentare un’istanza bisogna compilare tutti i campi del modulo contrassegnati come obbligatori. I moduli per presentare l’istanza sono concepiti per permettere all’Autorità di accertare in modo rapido la fondatezza dell’istanza, oltre che per rendere più omogenea la trattazione della materia e facilitare il compito agli interessati alla presentazione dell’istanza. È consigliabile, inoltre, allegare tutta la documentazione in proprio possesso finalizzata a comprovare la titolarità del diritto, al fine di rendere più rapido ed efficace l’accertamento delle violazioni stesse.

Se il modulo non è compilato correttamente o è carente di informazioni previste a pena di inammissibilità dell’istanza, non risulta possibile valutare la richiesta stessa.

Se hai dei dubbi su come compilare il modulo consulta il manuale d'uso disponibile sul sito www.ddaonline.it e accessibile tramite il sito AGCOM.

I dati forniti e la documentazione inviata ricadono sotto le proprie esclusive responsabilità e possono comportare conseguenze penali relative a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Inoltre, l’eventuale provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere è soggetto alle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.

Il procedimento può durare al massimo 35 giorni lavorativi, termine finale entro cui l’Autorità deve archiviare il caso o adottare un provvedimento a tutela del diritto d’autore in base all’articolo 8 del Regolamento. I destinatari del provvedimento avranno tre giorni per ottemperare all’ordine dell’Autorità.

Nei casi in cui, dopo una prima e sommaria ricognizione dei fatti oggetto dell’istanza, si configuri una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale, in considerazione, tra l’altro del carattere massivo della violazione o dei tempi di immissione sul mercato dell’opera stessa, il procedimento sarà abbreviato, prevedendo una durata massima di 12 giorni lavorativi, nel rispetto comunque delle garanzie procedurali e del contraddittorio.

L’Autorità, qualora accerti la sussistenza di una violazione, ordina ai prestatori di servizi di impedirla o di porvi fine. Come prevede il decreto sul commercio elettronico (artt. 14-17, d.lgs. 70/2003) questo può esplicarsi nella rimozione selettiva delle opere diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi ovvero nella disabilitazione dell’accesso al sito su cui sono disponibili le medesime. La misura della disabilitazione potrà essere disposta nei casi di pirateria massiva o ove le opere siano diffuse tramite siti ospitati su server ubicati fuori dal territorio nazionale. Nell’applicare le misure l’Autorità terrà chiaramente conto della gravità della violazione, rispettando i criteri di gradualità e di proporzionalità.
L’ordine di disabilitazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che un sito diffonda massivamente contenuti illegali. Se vengono meno i motivi che hanno giustificato la misura restrittiva, il sito dovrà comunicarlo all’Autorità, la quale procederà alle verifiche necessarie e, se del caso, procederà a disporre il ripristino dell’accesso al sito medesimo.

Il procedimento delineato dal Regolamento non prevede alcun costo di istruttoria. Ad ogni modo, la principale fonte di finanziamento dell’Autorità è costituita dal contributo a carico delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, mentre non sono previsti finanziamenti provenienti dalle casse dello Stato.

Le eventuali sanzioni irrogate in caso di inottemperanza agli ordini, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge istitutiva dell’Autorità sono versate allo Stato e non all’AGCOM. Ciò a garanzia dell’indipendenza decisionale dell’Autorità.

Certo, in ogni momento del procedimento è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria. L’azione dell’Autorità a tutela del diritto d’autore si pone come alternativa e non sostitutiva rispetto a quella della magistratura. Il Regolamento prevede, infatti, l’archiviazione del procedimento qualora l’autorità giudiziaria venga adita dal soggetto istante. L’intervento amministrativo garantisce una maggiore speditezza in considerazione dei tempi che caratterizzano la rete internet, sempre nel rispetto delle garanzie procedimentali, ma non preclude la possibilità di ottenere una tutela civile o penale attraverso l’intervento della magistratura. Infine, il procedimento dinanzi all’Agcom non può essere promosso se è in corso un procedimento per il medesimo oggetto e tra le stesse parti dinanzi all’Autorità giudiziaria.

Il Comitato è presieduto dal Segretario generale dell’Autorità o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ognuna delle principali associazioni di settore delle seguenti categorie: consumatori, autori, artisti e interpreti, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media, prestatori di servizi della società dell’informazione, nonché da un rappresentante per ognuno dei seguenti organismi: Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Polizia postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e da rappresentanti dell’Autorità.

Il Comitato si può avvalere, inoltre, della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca.

Il Comitato cura, tra l’altro, la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali e la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali, a rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilità. Il Comitato, inoltre, promuove il raggiungimento di intese tra le categorie di settore a vario titolo coinvolte e l’adozione di codici di condotta.